Se su un referto di P. Soccorso viene citato il DOLORE di un trauma cervicale su cui però alla fine
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Se su un referto di P. Soccorso viene citato il DOLORE di un trauma cervicale su cui però alla fine il paziente rifiuta la radiografia, quel dolore inizialmente trascritto avrà ugualmente un certo significato legale vincolante per quel trauma riferito, oppure ormai , con il rifiuto della Rx , diventerà < aria fritta > / non servirà a niente ? ( se serve per un trauma cervicale di media lieve / entità ). Molte grazie.
Entrando nel merito della contestazione in relazione all'applicazione del comma 2 dell'articolo 139 del Codice delle Assicurazioni nell'accertamento dell'invalidità permanente, per ottenere il risarcimento del danno della lesione micropermanente provocata dall'incidente stradale, non è indispensabile che questa sia documentata da un referto strumentale per immagini.
Le restrizioni introdotte dalla legge di conversione del decreto Cresci Italia, modificative dell'art. 139 del codice delle assicurazioni private, non pongono alcun automatismo che vincoli l'accertamento dell'invalidità permanente alla diagnostica per immagini che invece deve ritenersi l'unico mezzo probatorio solo quando il danneggiato lamenta una patologia che è difficile accertare con la sola visita medica.
Lo chiarì la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 22066/2018 accogliendo l'istanza di tre persone, che avevano riportato danni a causa di un sinistro stradale. Il Giudice di Pace incaricato, accolse la loro domanda di risarcimento solo in relazione all'invalidità temporanea, negando quello per l'invalidità permanente che non era risultata accertata ex art. 32, comma 3-ter del D.L. n. 1/12 (convertito in L. n. 27/2012).
Decisione confermata in sede di impugnazione, dove il Tribunale soggiungeva che nell'ambito delle microlesioni fosse comunque necessario un "accertamento clinico strumentale" da intendersi quale referto di diagnostica, cioè per immagine, ai fini del risarcimento del danno biologico permanente, mentre un mero riscontro visivo da parte del medico legale sarebbe stato sufficiente solo per la risarcibilità del danno da invalidità temporanea.
Una conclusione errata, secondo i ricorrenti, in quanto i commi 3-ter e 3-quater dell'art. 32 del d.l. n. 1/12 (conv. in L. n. 27/2012) sono da leggere in correlazione alla necessità che il danno biologico sia "suscettibile di accertamento medico-legale", esplicando entrambe le norme (senza differenze sostanziali fra loro) i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina legale (ossia il visivo-clinico-strumentale) non gerarchicamente ordinati tra loro, né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo la leges artis.
Gli Ermellini quindi censurarono l'affermazione della necessarietà del referto di diagnostica per immagini ai fini dell'accertamento dell'invalidità permanente e richiamando un precedente orientamento (cfr. Cass. n. 18773/2016 e n. 1272/2018), la Corte ribadì che in materia di risarcimento del danno da c.d. lesione micropermanente, l'art. 139, comma 2, del d.lgs. n. 209/2005, nel testo modificato dall'art. 32, comma 3-ter, del d.l. 1/2012, va interpretato nel senso che l'accertamento della sussistenza della lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica deve avvenire con rigorosi e oggettivi criteri medico-legali e prosegue l'ordinanza, l'accertamento clinico strumentale obiettivo non potrà in ogni caso ritenersi l'unico mezzo probatorio che consenta di riconoscere tale lesione a fini risarcitori, a meno che non si tratti di una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita del medico legale, che sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l'esame clinico strumentale.
Pertanto, concluse la Corte, deve ritenersi che, fermo restando la necessità di un rigoroso accertamento medico-legale da compiersi in base a criteri oggettivi, la sussistenza dell'invalidità permanente non possa essere esclusa per il solo fatto che non sia documentata da un referto strumentale per immagini, sulla base di un automatismo che vincoli, sempre e comunque, il riconoscimento dell'invalidità permanente ad una verifica di natura strumentale.
La sentenza fu cassata con rinvio al Tribunale affinché fosse accertata se l'invalidità permanente lamentata dai ricorrenti possa essere ritenuta o meno comprovata sulla base di criteri oggettivi o se, in concreto, la patologia dedotta fosse suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l'esame clinico strumentale (Cass., VI civ., ord. n. 22066/2018 .
Le restrizioni introdotte dalla legge di conversione del decreto Cresci Italia, modificative dell'art. 139 del codice delle assicurazioni private, non pongono alcun automatismo che vincoli l'accertamento dell'invalidità permanente alla diagnostica per immagini che invece deve ritenersi l'unico mezzo probatorio solo quando il danneggiato lamenta una patologia che è difficile accertare con la sola visita medica.
Lo chiarì la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 22066/2018 accogliendo l'istanza di tre persone, che avevano riportato danni a causa di un sinistro stradale. Il Giudice di Pace incaricato, accolse la loro domanda di risarcimento solo in relazione all'invalidità temporanea, negando quello per l'invalidità permanente che non era risultata accertata ex art. 32, comma 3-ter del D.L. n. 1/12 (convertito in L. n. 27/2012).
Decisione confermata in sede di impugnazione, dove il Tribunale soggiungeva che nell'ambito delle microlesioni fosse comunque necessario un "accertamento clinico strumentale" da intendersi quale referto di diagnostica, cioè per immagine, ai fini del risarcimento del danno biologico permanente, mentre un mero riscontro visivo da parte del medico legale sarebbe stato sufficiente solo per la risarcibilità del danno da invalidità temporanea.
Una conclusione errata, secondo i ricorrenti, in quanto i commi 3-ter e 3-quater dell'art. 32 del d.l. n. 1/12 (conv. in L. n. 27/2012) sono da leggere in correlazione alla necessità che il danno biologico sia "suscettibile di accertamento medico-legale", esplicando entrambe le norme (senza differenze sostanziali fra loro) i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina legale (ossia il visivo-clinico-strumentale) non gerarchicamente ordinati tra loro, né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo la leges artis.
Gli Ermellini quindi censurarono l'affermazione della necessarietà del referto di diagnostica per immagini ai fini dell'accertamento dell'invalidità permanente e richiamando un precedente orientamento (cfr. Cass. n. 18773/2016 e n. 1272/2018), la Corte ribadì che in materia di risarcimento del danno da c.d. lesione micropermanente, l'art. 139, comma 2, del d.lgs. n. 209/2005, nel testo modificato dall'art. 32, comma 3-ter, del d.l. 1/2012, va interpretato nel senso che l'accertamento della sussistenza della lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica deve avvenire con rigorosi e oggettivi criteri medico-legali e prosegue l'ordinanza, l'accertamento clinico strumentale obiettivo non potrà in ogni caso ritenersi l'unico mezzo probatorio che consenta di riconoscere tale lesione a fini risarcitori, a meno che non si tratti di una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita del medico legale, che sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l'esame clinico strumentale.
Pertanto, concluse la Corte, deve ritenersi che, fermo restando la necessità di un rigoroso accertamento medico-legale da compiersi in base a criteri oggettivi, la sussistenza dell'invalidità permanente non possa essere esclusa per il solo fatto che non sia documentata da un referto strumentale per immagini, sulla base di un automatismo che vincoli, sempre e comunque, il riconoscimento dell'invalidità permanente ad una verifica di natura strumentale.
La sentenza fu cassata con rinvio al Tribunale affinché fosse accertata se l'invalidità permanente lamentata dai ricorrenti possa essere ritenuta o meno comprovata sulla base di criteri oggettivi o se, in concreto, la patologia dedotta fosse suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l'esame clinico strumentale (Cass., VI civ., ord. n. 22066/2018 .
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Come già indicato da altro Collega, con riferimento alla Sentenza della Corte di Cassazione, la valutazione di un sintomo come il dolore in regione cervicale, prescindendo dalla effettuazione o meno di un esame radiografico nell'immediatezza del trauma, deve essere effettuata con una criteriologia clinica e medico-legale rigorosa. Bisogna quindi tener conto della dinamica ed entità del trauma (documentabile), della obiettività rilevata dal medico rispetto al riferito dolore, dell'età e del tipo di attività lavorative ed extralavorative svolte, degli accertamenti clinici e strumentali eseguiti (preferibilmente presso struttura sanitaria pubblica) nel periodo immediatamente successivo al trauma, con particolare riferimento alla necessità di riposo e cure, anche con eventuale astensione dal lavoro.
É comunque la dinamica e la entità del trauma (intesa come efficienza lesiva) che può qualificare e rendere maggiormente attendibile e verosimile la sintomatologia dolorosa, di valenza limitata (in assenza di segni strumentali o di indubbia evidenza clinica) e correlata alle caratteristiche individuali del singolo soggetto.
Come già indicato da altro Collega, con riferimento alla Sentenza della Corte di Cassazione, la valutazione di un sintomo come il dolore in regione cervicale, prescindendo dalla effettuazione o meno di un esame radiografico nell'immediatezza del trauma, deve essere effettuata con una criteriologia clinica e medico-legale rigorosa. Bisogna quindi tener conto della dinamica ed entità del trauma (documentabile), della obiettività rilevata dal medico rispetto al riferito dolore, dell'età e del tipo di attività lavorative ed extralavorative svolte, degli accertamenti clinici e strumentali eseguiti (preferibilmente presso struttura sanitaria pubblica) nel periodo immediatamente successivo al trauma, con particolare riferimento alla necessità di riposo e cure, anche con eventuale astensione dal lavoro.
É comunque la dinamica e la entità del trauma (intesa come efficienza lesiva) che può qualificare e rendere maggiormente attendibile e verosimile la sintomatologia dolorosa, di valenza limitata (in assenza di segni strumentali o di indubbia evidenza clinica) e correlata alle caratteristiche individuali del singolo soggetto.
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