Personalità e processo - La perizia psicologica

Esperto Rebecca Silvia RossiPsicologia • 9 gennaio 2017 • Commenti:

Secondo l’art. 220 del codice di procedura penale, la perizia di personalità “non è lecita nei confronti dell’imputato ma è possibile quando si tratti di condannato, per decidere della modalità di esecuzione della pena, ovvero per l’accertamento della pericolosità del prosciolto o del condannato, ai fini della esecuzione della misura di sicurezza”.

Tale divieto sussiste in quanto non sembra opportuno in un processo garantista fare indagini psicologiche sull’imputato prima che ne sia determinata la colpevolezza.

Ma come non notare che nel processo la perizia psichiatrica viene effettuata prima della determinazione di colpevolezza e che per i minorenni la perizia psicologica è praticamente obbligatoria?

Mondo giudiziario e psicologia: utilità e limiti della perizia

Si può quindi desumere che in alcuni settori del processo penale il contributo della psicologia non è ben visto. Tuttavia, esistono situazioni (come quella esposta dall’articolo appena citato) nelle quali occorrono tecniche e nozioni di esperienza psicologica per poter arrivare ad una corretta decisione giudiziaria; da qui, la necessità del giudice di avvalersi dei periti, soggetti di diversa formazione e provenienza che, di volta in volta, sono in grado di fornirgli i pareri richiesti.

Il mondo forense pone però dei quesiti ai quali la psicologia non è in grado di rispondere. Ad esempio, rispondere al quesito che il giudice pone riguardo al “vizio di mente” o al funzionamento di personalità del soggetto, che alla giurisprudenza può sembrare banale, a volte rasenta l’impossibile per uno psichiatra, psicologo, neurologo o chi per esso.

Chiunque venga nominato dal giudice per svolgere il ruolo di perito sarà scelto “tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina” (art. 221 comma 1 c.p.p.), in modo da usufruire di pareri tecnici indispensabili per conoscere la verità e per applicare con giustizia la legge. Essendo il giudice peritus peritorum (perito dei periti), non sarà vincolato da quanto espone il perito: quest’ultimo è un ausilio alla capacità decisionale del giudice.

A differenza della più conosciuta perizia psichiatrica, solitamente di tipo psicopatologico, la diagnosi psicologica può essere di tipo più ampio: oltre che alla rilevazione di sintomatologia psicopatologica, può essere riferita anche alla valutazione di atteggiamenti, modalità relazionali, livello e tipologia di competenze cognitive, strutture di personalità etc. Il magistrato non chiede al perito di spiegare il reato quanto piuttosto di affermare se il soggetto presenta disturbi tali per cui la sua condotta non deve essere intesa come espressione di criminalità ma di malattia mentale.

Ricordiamo che qualsiasi perizia deve essere intesa quale mezzo di prova, quale giudizio tecnico specifico sopra i fatti in grado di fornire concrete ragioni, convincimenti e pareri idonei a fare comprendere ad altri, in modo razionale, logico e dimostrativo, il perché del giudizio; non si tratta, perciò, di opinioni o intuizioni.

Ma come si inquadra questo in materia di accertamento di condizioni morbose? Come potrà il perito psichiatra o psicologo essere certo di fornire dati concreti, tangibili ed oggettivi, se la sua materia di per sé non lo è?

In molti casi, infatti, valutare il grado di una situazione risulta difficile, ambivalente, per la natura stessa dei fatti che si cerca di indagare e per gli incerti confini che spesso esistono tra sanità e malattia, tra ciò che viene considerato normale e ciò che viene considerato anormale.

Differenza tra il paziente e il periziando

Inoltre, il perito dovrà distanziarsi dal suo usuale metodo di lavoro, in quanto la relazione che si instaura col periziando è ben diversa da quella che solitamente si ha con un paziente: il periziando sarà portato a mentire per perseguire suoi particolari interessi difensivi, cercando anche di dissimulare certi aspetti di sé. Il perito dovrà discostarsi, quindi, dal ruolo terapeutico che solitamente spinge nel porsi dalla parte del paziente e riporre in esso fiducia.

Il perito psicologo o psichiatra, inoltre, dovrà ben farsi capire da coloro i quali non sono a conoscenza del linguaggio tecnico da lui usato: dovrà rinunciare al suo gergo abituale riuscendo a non venir meno al rigore scientifico.

Dovrà quindi spiegare ogni termine scientifico, con parole a tutti accessibili, per motivare quel che afferma in modo da sottostare a due fondamentali esigenze della giustizia, quella di razionalità e quella di garanzia.

Esperto

Rebecca Silvia Rossi psicologo, psicoterapeuta, psicologo clinico Dott.ssa

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